Martedì, 06 Maggio 2014 00:00

Iniziativa parlamentare elaborata - PER UNO SPOGLIO CANTONALE PIÙ TRASPARENTE

 
Onorando
Gran Consiglio
6500 Bellinzona
 
Lugano, 6 maggio 2014
 
Iniziativa parlamentare elaborata
Per uno spoglio cantonale più trasparente!
 
Egregio Presidente,
Gentili ed Egregi Deputati,

Per ragioni storiche in Cantone Ticino per le elezioni cantonali e comunali (con sistema proporzionale) avviene in forma centralizzata a Bellinzona. Chiuse le operazioni di voto negli uffici elettorali comunali, il conteggio avviene (ora in forma semiautomatizzata) ad opera di uffici cantonali di spoglio designati dal Consiglio di Stato e costituiti da un presidente magistrato e due
membri scelti fra gli assessori-giurati. Il risultato e le contestazioni (come pure i sorteggi in caso di parità di voto) competono all'ufficio cantonale di accertamento composto di tre giudici del
Tribunale di appello.

Dinanzi agli uffici elettorali comunali e all'ufficio cantonale di accertamento è prevista la partecipazione dei delegati delle liste. Questa facoltà è sempre stata impedita dinanzi agli
uffici cantonali di spoglio. Si riteneva infatti che i delegati da un lato potessero mettere in pericolo la segretezza del voto e dall'altro per ragioni pratiche non fosse possibile una loro partecipazione: in passato gli uffici di spoglio erano una cinquantina e ciò avrebbe moltiplicato in maniera oltremodo eccessiva le persone presenti ai lavori.

L'impossibilità di inviare delegati è stata contestata senza successo per due volte dinanzi al Tribunale federale (sentenze 1P.369/2004 del 13 giugno 2005 e 1C_13/2007 del 23 marzo 2007). Pur respingendo i ricorsi, l'Alta Corte ha comunque rilevato come la segretezza del voto, pur con i delegati presenti, non è messa in pericolo. I giudici di Mon Repos hanno tuttavia considerato le ragioni di funzionamento del sistema ticinese.

Nel frattempo è stato introdotto con successo lo spoglio automatizzato, che ha ridotto considerevolmente sia i tempi dello spoglio sia il numero delle persone coinvolte (gli uffici cantonali di spoglio sono ora una decina). A ciò si aggiunga che molti standard minimi elettorali di organizzazioni internazionali (ONU e OSCE) e non governative fissano il principio della partecipazione dei delegati alle operazioni di spoglio come una valida garanzia di trasparenza e di correttezza dello spoglio.

A un esame più approfondito effettivamente, come a livello comunale, i delegati sono un valido elemento e in alcun modo oneroso per lo Stato a fungere da garanti dell'espressione fedele del voto. Proprio perché il conteggio, ancorché automatizzato, potrebbe comportare anche errori del tutto involontari, grazie alla presenza può essere ridotto il margine di errore, dando maggiore legittimità a tutte le operazioni. I delegati potranno poi sollevare ovviamente contestazione che verrà decida in sede di accertamento. In occasione delle elezioni comunali, come da prassi già ora per l'ufficio cantonale di accertamento, il diritto di inviare delegati sarà limitato alle liste presenti in Gran Consiglio.

Per il gruppo PPD e Generazione giovani
Franco Denti
 
 
Disegno di
Legge sull'esercizio dei diritti politici; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

vista l'iniziativa parlamentare elaborata del gruppo PPD e Generazione giovani,
visto il messaggio ... del Consiglio di Stato,
visto il rapporto .... della Commissione ...,

d e c r e t a :
I.
La legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 è modificata come segue:

Art. 41 cpv. 5 e 6
 
5. Ai lavori dell'ufficio cantonale di spoglio possono partecipare oltre ai membri dell'ufficio, il personale designato dal Consiglio di Stato e un delegato per ogni lista del Gran Consiglio. Ai
delegati si applica l'art. 23 cpv. 3.
6. Nelle elezioni comunali può partecipare un delegato per ogni lista presente in Gran Consiglio.

Art. 54

1.Alle deliberazioni dell'ufficio cantonale di accertamento possono partecipare oltre ai membri dell'ufficio, il personale designato dal Consiglio di Stato e un delegato per ogni lista del
Gran Consiglio, rispettivamente al Consiglio nazionale. Ai delegati si applica l'art. 23 cpv. 3.
2. Nelle votazioni e nelle elezioni comunali può partecipare un delegato per ogni lista presente in Gran Consiglio. Pari diritto è conferito ai comitati d'iniziativa e referendari.
 
II.
Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore immediatamente.
Essa è applicabile per la prima volta in occasione delle elezioni cantonali generali 2015.